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Casi e sentenze su Concordato con continuità aziendale (nella legge fallimentare) |
La compatibilità dell'affitto d'azienda con la continuità aziendale
Tribunale di Como
La proposta di concordato strutturata attraverso il meccanismo dell'affitto di azienda, finalizzato alla successiva cessione dell'affittuaria, va qualificata come concordato in continuità aziendale indiretta.
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Concordato in continuità e leveraged buy out
Tribunale di Milano
La crisi finanziaria delle società sorte da un’operazione di leveraged buy out può essere risolta anche con il concordato in continuità aziendale.
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Esecuzione del concordato con continuità aziendale diretta
Tribunale di Pavia
La procedura concordataria può considerarsi completamente eseguita solo con il compimento di tutte le attività previste dal piano entro il termine ivi indicato, salvo diverso accertamento in concreto da parte del tribunale con l’ausilio dell’organo commissariale.
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Gare pubbliche e prosecuzione di contratti pubblici
Tribunale di Trento
Una società sottoposta a concordato con continuità aziendale può essere autorizzata dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavoro, fornitura e servizi, ad essere affidataria di subappalti, ed a proseguire i contratti pubblici già stipulati nel caso in cui il bando di gara o l’avviso sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016.
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Concordato in continuità e affitto d’azienda: incompatibilità
Tribunale di Como
In tema di concordato, deve escludersi la compatibilità dell’affitto di azienda con la continuità aziendale: dal momento del deposito della domanda di concordato in avanti, l’azienda in esercizio deve essere gestita direttamente dall’impresa in concordato, attraverso la diretta gestione e la conseguente assunzione diretta del rischio imprenditoriale.
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Concordato con continuità indiretta e soglia minima di soddisfazione dei chirografari
Tribunale di Torre Annunziata
L’esenzione dall’obbligo di assicurare una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari prevista dal comma 5 dell’art. 160 l. fall., facendo riferimento all’art. 186-bis senza ulteriore specificazioni e/o limitazioni, si riferisce al concordato in continuità sia nella forma diretta che indiretta.
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Esecuzione del concordato con continuità aziendale
Tribunale di Roma
A differenza del concordato con cessione, nel quale il risultato economico per i creditori dipende dall’esito più o meno positivo delle operazioni di liquidazione dei beni, nel concordato con continuità aziendale (definito anche “con garanzia”) la percentuale di soddisfacimento dei creditori è certa e vincolante.
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Cessazione dell’attività d’impresa e concordato preventivo in continuità: incompatibilità
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
E’ inammissibile la proposta di concordato con continuità aziendale formulata dopo la cessazione dell’attività di impresa: la sola modalità concordataria compatibile con la cessazione dell’attività di impresa è quella con finalità liquidatoria, ovvero di dismissione del patrimonio aziendale per sopravvenuta incapacità dell’azienda di proseguire l’attività.
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Concordato preventivo con continuità aziendale e affitto d’azienda
TRIBUNALE DI BOLZANO
L’affitto d’azienda, indipendentemente dalla circostanza che venga stipulato prima della presentazione della domanda di concordato preventivo o nel corso della procedura concordataria in vista di una successiva cessione d’azienda, è compatibile con l’applicazione della disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis l. fall.: l’affitto d’azienda, infatti, rappresenta uno strumento giuridico ed economico idoneo a scongiurare la perdita di efficienza del complesso aziendale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dell’impresa e di soddisfacimento dei creditori.
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Concordato in continuità, rapporti pendenti e principio di scadenza del debito al momento della domanda
TRIBUNALE DI MILANO
Possono considerarsi pendenti nel concordato preventivo con continuità i soli contratti che potrebbero essere considerati pendenti anche nel fallimento e, quindi, i soli contratti a prestazioni corrispettive in cui le reciproche prestazioni siano ineseguite anche parzialmente da entrambe le parti ai termini dell’art. 72 l. fall.
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