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Casi e sentenze |
Concordato preventivo: omologazione e criteri di formazione delle classi
TRIBUNALE DI VICENZA
I criteri di formazione delle classi devono riguardare i caratteri oggettivi (o soggettivi) dei creditori, come tali considerati, e non possono invece trovare la loro fonte in un comportamento soggettivo del debitore, quale può essere l’aver contestato i crediti (classe dei crediti in contenzioso), che si risolverebbe in una scelta soggettiva ed arbitraria del debitore, estranea ad un canone di vicinanza oggettiva tra i creditori.
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Inammissibilità dello scioglimento del preliminare con trascrizione di domanda ex art. 2932 c.c. ante concordato
Tribunale di Padova
Non appare assolutamente ammissibile lo scioglimento dei contratti preliminari rispetto ai quali è stata trascritta dal promissario acquirente, anteriormente al deposito del ricorso, domanda giudiziale in esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
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Fallimento: il compenso del curatore va pagato integralmente prima dei debiti della massa
TRIBUNALE DI MILANO
Il compenso spettante al curatore deve essere qualificato non già come debito della massa, bensì come costo necessario e ineliminabile della procedura fallimentare, in quanto condicio sine qua non della procedura stessa, che senza il curatore non potrebbe aver corso.
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Prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato
TRIBUNALE DI MILANO
Prima dell’introduzione dell’art. 182-quater, comma 1, l. fall., i debiti che l’impresa ha contratto nel corso dell’esecuzione del concordato, in caso di successiva risoluzione della procedura e dichiarazione di fallimento, avevano natura concorsuale, in base alla previsione dell’art. 111 l. fall. che limitava la prededuzione ai crediti sorti in funzione o in occasione di una procedura concorsuale.
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Azione revocatoria: presupposti ed esenzioni
TRIBUNALE DI MILANO
L’elemento soggettivo della scientia decoctionis, necessario, insieme all’eventus damni per l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., consiste nella consapevolezza dell’accipiens circa la situazione di oggettiva incapacità del debitore all’adempimento delle proprie obbligazioni.
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Ammissibilità di un concordato preventivo con degradazione al chirografo dei crediti privilegiati
TRIBUNALE DI MILANO
E’ ammissibile una proposta concordataria, con natura liquidatoria, che preveda il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento del credito ipotecario nei limiti di capienza dei beni, e il pagamento in misura del 3% di tutti gli altri crediti, compresi quelli privilegiati degradati al rango chirografario.
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Cessazione della competenza del tribunale fallimentare in seguito all’omologazione del concordato fallimentare
TRIBUNALE DI MILANO
L’art. 24 l. fall. attribuisce al tribunale la competenza relativa a tutte le azioni derivanti dalla dichiarazione di fallimento, pertanto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare e la conseguente chiusura del fallimento, viene meno la vis attractiva del tribunale fallimentare.
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Effetti della rinuncia all’istanza di fallimento in sede di reclamo
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Il creditore, che chiede il fallimento del proprio debitore insolvente, non può limitarsi a qualificarsi come creditore (come era ritenuto sufficiente prima della riforma) ma deve fornire la prova del proprio credito.
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Atti in frode e revoca dell’ammissione al concordato preventivo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Qualora, successivamente all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale verifichi che, prima della presentazione della domanda di concordato, furono commessi atti in frode da parte della società, si determina una causa di improcedibilità della domanda. Pertanto si aprirà il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato e, se ne sussistono i presupposti, vi sarà dichiarazione di fallimento.
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Esdebitazione: limiti alla concessione dell’istituto
TRIBUNALE DI BERGAMO
Il dettato normativo contenuto al comma 2 dell’art. 142 l. fall., secondo il quale, “l’esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali” deve essere interpretato nel senso che per la concessione dell’esdebitazione, oltre ai presupposti contenuti al primo comma, è necessario che ogni singolo creditore sia stato, almeno parzialmente, soddisfatto dal fallito.
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