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Casi e sentenze su Concordato con continuità aziendale (nella legge fallimentare) |
Concordato con continuità: false attestazioni, consenso informato e valutazione del Tribunale
TRIBUNALE DI TORINO
L’art. 236 - bis ha una portata più ampia rispetto all’art. 173 l. fall: riguarda qualsiasi informazione rilevante perché i creditori possano esprimere il proprio consenso. La materia delle informazioni contenute nell’attestazione non è riservata solo al consenso informato dei creditori ma ricade nella sfera di controllo del Tribunale, salvo voler interpretare il disposto dell’art. 178, comma 4, l. fall come silenzio – assenso e quindi qualificare come consenso informato anche quello che si fondi su dati che il Tribunale abbia dichiarato falsi.
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Concordato: qualificazione della continuità aziendale e affitto d’azienda
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – SEZ. II – 1 OTTOBRE 2014, decr.
Poiché il piano concordatario prende avvio non dalla data di ammissione del debitore alla procedura bensì dalla successiva omologazione, per qualificare un concordato come in continuità occorre fare riferimento alla gestione dell’azienda, che deve essere in esercizio, nella fase di attuazione ed esecuzione del piano.
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Nel concordato in continuità le percentuali di soddisfacimento dei creditori indicate nel piano sono vincolanti
TRIBUNALE DI BERGAMO
Nel concordato con continuità aziendale l’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori deve ritenersi vincolante e non meramente orientativa, come avviene invece nel concordato liquidatorio: se così non fosse, sarebbe vanificata la prescrizione di cui all’art. 186-bis, comma 2, lett. b) l. fall., che impone l’attestazione della convenienza, per i creditori, della proposta in continuità rispetto all’alternativa liquidatoria.
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Preconcordato e necessaria specificazione nella proposta della natura liquidatoria o in continuità aziendale
TRIBUNALE DI MILANO
Il debitore che depositi una domanda di concordato con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., è tenuto a specificare chiaramente l’oggetto della proposta e le previsioni del piano ad esso sotteso, e a indicare se il concordato avrà natura liquidatoria ovvero in continuità.
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Concordato in continuità: compatibilità con l’affitto d’azienda e contenuto della relazione attestatrice
TRIBUNALE DI MILANO
Il presupposto del concordato in continuità, ex art. 186-bis l. fall., è la prosecuzione dell’attività di impresa, in capo all’imprenditore o a un terzo: la definizione normativa, che poggia sulla continuazione, non comprende l’ipotesi dell’affitto d’azienda, nella quale il rischio di impresa grava sull’affittuario, e non sui creditori concorsuali.
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Concordato preventivo e continuità aziendale
TRIBUNALE DI PRATO
La ratio della disciplina del c.d. concordato in continuità è finalizzata a consentire la conservazione dell'azienda (anche in vista della sua ristrutturazione, ricollocazione e riaffermazione sul mercato), ma solo ove ciò determini una migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori.
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Concordato in continuità: pagamento di crediti anteriori per prestazioni essenziali alla prosecuzione dell'attività
TRIBUNALE DI MODENA
Il concordato può definirsi in continuità aziendale in presenza di un piano non solo abbozzato ma sufficientemente definito nelle sue linee portanti, di un apprezzabile stato di avanzamento della sua plausibilità sotto il profilo, ad esempio, del raggiungimento degli accordi che lo devono rendere operativo.
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Concordato con continuità aziendale e requisiti di ammissibilità
TRIBUNALE DI FIRENZE
Risulta applicabile la disciplina dettata dall’art. 186-bis l. fall. ed i relativi benefici anche all’ipotesi di piano concordatario che preveda la prosecuzione dell’attività di impresa tramite l’affitto d’azienda, dovendosi rintracciare la prevista “cessione dell’azienda in esercizio” allorquando, essendo stato già attuato l’affitto d’azienda, sia altresì prevista la cessione d’azienda al medesimo affittuario, che in tal senso si è impegnato sottoscrivendo la proposta d’acquisto.
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Concordato con continuità aziendale: linee guida e sindacato del Tribunale nella fase ammissiva
TRIBUNALE DI ROMA
Il Tribunale, nella fase di ammissione d’un debitore ad un concordato preventivo con continuità aziendale, deve valutare se la prosecuzione dell’attività d’impresa sia effettivamente funzionale a garantire la più ampia soddisfazione dei crediti concorsuali, verificando la completezza del piano, in termini di sviluppo d’una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi nel periodo di riferimento, e l’esaustività dell’attestazione, in termini non solo di affermazione della veridicità dei dati aziendali, ma anche di accertamento, con puntualità e coerenza logica nella prospettiva della massimizzazione dei ricavi a beneficio del ceto creditorio, della preferenza della prosecuzione dell’esercizio aziendale rispetto alla liquidazione.
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Il concordato con continuità aziendale: compatibilità con l’affitto d’azienda e durata poliennale del piano
TRIBUNALE DI MONZA
Il contratto di affitto d’azienda non è di per se stesso incompatibile con il concordato con continuità aziendale purché l’affittuario, seppur sotto la condizione sospensiva d’omologazione della proposta concordataria, si impegni ad acquistare i beni affittati e quest’acquisto, cui è collegato l’incasso delle somme da destinare al pagamento dei creditori concordatari, intervenga entro un tempo massimo non superiore a quello di un’ordinaria liquidazione, pena la mancanza della causa concreta della domanda di concordato e la sua conseguente inammissibilità.
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