01 Febbraio 2017 | di Fabio Fiorucci
Divieto di azioni esecutive e cautelari
L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La facoltà del creditore fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva chiedendo la vendita in sede esecutiva (art. 41, comma 2, TUB), si pone in deroga a quanto stabilito dall'art. 51 l. fall. Quanto ricevuto dalla banca in sede di esecuzione individuale ha carattere di..
27 Aprile 2016 | di Simone Marzo
Divieto di azioni esecutive e cautelari
Uno degli effetti della proposizione della domanda di concordato preventivo è quello previsto dall'art. 168, comma 1, l. fall. che vieta ai creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Indagando la ratio dell'istituto e la posizione della giurisprudenza, l'Autore propone un'ipotesi ricostruttiva in grado di rispondere alle problematiche concrete connesse al limite temporale dell'applicabilità del divieto in parola.