11 Novembre 2011 | di Silvia Giani
Omologazione del concordato (nella legge fallimentare)
Il ruolo del Tribunale nel procedimento di concordato preventivo è essenziale in tutte le sue fasi perché il concordato preventivo ha la peculiarità di produrre effetti esdebitatori nei confronti di tutti i creditori e non solo di quelli che l’hanno approvato.
In sede di omologazione il tribunale deve controllare, anche in assenza di opposizioni, l’assenza degli atti di frode e la persistenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura, tra le quali va ricompresa la fattibilità.
L’art. 173 l. fall., applicazione in ambito concordatario del principio di buona fede, delinea i poteri immanenti d’intervento del giudice, che possono esercitarsi in ogni momento e quindi anche nel giudizio di omologazione.
11 Novembre 2011 | di Giorgio Jachia
Accertamento del passivo
Nella giurisprudenza di legittimità, tanto con riferimento al fallimento quanto in relazione al concordato preventivo, si rinvengono talvolta infelici espressioni come “… il ruolo ritagliato per il giudice ...” e talaltra riferimenti al ruolo essenziale - letteralmente “… non ancillare …” - del Collegio Fallimentare per bilanciare contrapposte espressioni dell’autonomia privata e per tutelare anche l’interesse pubblico. L’autore segnala la sentenza in cui si è attribuito al Giudice Delegato il compito discrezionale di bilanciare l’istanza di rinvio dell’udienza prefallimentare con gli altri interessi coinvolti e quella in cui si attribuisce al Collegio Fallimentare il compito di prevenire l’apertura di procedure di concordato preventivo palesemente votate all’insuccesso.
11 Novembre 2011 | di Laura Filippi, Roberto Baviera
Usura
I contratti derivati possono presentare numerose criticità. In questo breve intervento se ne evidenzia una specifica, che si presenta spesso nelle complesse operazioni di ristrutturazione del derivato. Dietro ad una semplice modificazione contrattuale del derivato può essere celato un finanziamento concesso a tassi usurari. Tale aspetto assume particolare interesse anche per il Curatore, sia nella fase di predisposizione dello stato passivo ex art. 95 l .fall. , sia nella fase di valutazione di eventuali azioni recuperatorie dell’attivo, sia in quella di trasmissione al P.M. di notizie e fatti penalmente rilevanti all’interno dell’informativa ex art. 33 l. fall. Di analogo interesse, e per simili motivazioni, laddove applicabili, lo è per il commissario giudiziale e per il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo.