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Giurisprudenza commentata su Esecuzione del concordato |
Esecuzione del concordato e diritto alla risoluzione in caso di inadempimento
Tribunale di Roma
Essendo sottratta al Tribunale ogni considerazione in merito alla fattibilità economica del piano e della proposta concordataria alla luce della spiccata natura privatistica del concordato preventivo, assumono particolare rilievo l’attività di sorveglianza svolta dal Commissario Giudiziale e gli obblighi informativi posti a carico del debitore nella fase esecutiva del piano concordatario, al fine di rendere effettiva la tutela riconosciuta a ciascun creditore di risolvere, ove ve ne siano i presupposti, il concordato in caso di inadempimento.
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Esecuzione del concordato e crediti incerti: risoluzione per eccessivo ritardo nella liquidazione
Tribunale di Bergamo
La teorica presenza di un’obbligazione risarcitoria, fonte di crediti prededucibili, in capo alla società ammessa alla procedura concordataria non osta all’esecuzione del concordato già omologato, non essendovi obblighi per gli organi della procedura di accantonare risorse nella previsione di un eventuale riconoscimento del credito disconosciuto. L’accantonamento di una somma, disposto dal giudice che ha omologato un concordato liquidatorio, per garantire un credito eventuale derivante dall’obbligazione risarcitoria che grava sulla società debitrice, può essere revocato, con conseguente possibilità di dare esecuzione alla proposta liquidando l’attivo, se il credito disconosciuto appare tutt’altro che liquido, certo ed esigibile, ed anzi condizionato all’emissione di una sentenza di accertamento definitiva.
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