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Giurisprudenza commentata su Liquidazione coatta amministrativa (nella legge fallimentare) |
L.c.a. e validità del lodo emesso durante lo spatium deliberandi del commissario liquidatore
Cass. civ.
Con la decisione in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte prendono definitivamente posizione sulla questione concernente la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) a seguito della sottoposizione di una delle parti alla liquidazione coatta amministrativa.
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La forma dell'atto di appello nella liquidazione coatta amministrativa
Cass. civ.
La Suprema Corte con la decisione in commento si è espressa in merito alla forma dell'atto introduttivo del giudizio di appello avverso alla sentenza pronunciata dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.
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Liquidazione coatta amministrativa e dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sui crediti professionali
CAss. civ.
In ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di insinuazione al passivo di un credito relativo a compensi professionali, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sul credito professionale coincide con la data di costituzione in mora relativa alla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale insinuata attiene dall'origine ad un debito di valuta, con generazione degli interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c., sin dalla messa in mora costituita dalla domanda di ammissione al passivo.
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È possibile cedere il credito d'imposta derivante dall'ultima dichiarazione di una società in liquidazione coatta amministrativa
Cass. civ.
In tema di circolazione del crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito IRES da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata da commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto.
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