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Giurisprudenza commentata su Comunicazioni PEC nelle procedure concorsuali |
La notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
Comunicazioni PEC nelle procedure concorsualiNon si configura un’ipotesi di totale assenza di notifica a mezzo PEC del ricorso e decreto ex art. 15 l.fall. a fronte della regolarità della ricevuta di accettazione prodotta dal sistema, anche tenuto conto che la mancata consegna attiene al rapporto tra il destinatario e il suo gestore di posta elettronica.
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Il procedimento di notifica ex art. 15, comma 3, l. fall. è valido anche nei confronti dell’imprenditore individuale
Cass. Civ.
Anche nell'ipotesi di imprenditore individuale, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare e del ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente effettuata secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 3, l. fall.
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E’ valida la notifica a mezzo PEC dell’istanza di fallimento effettuata dall’avvocato del creditore
Cass. Civ.
Con la sentenza dell’8 settembre 2016, n. 17767, il S.C. riconosce valida la notifica effettuata dal legale del creditore istante in un giudizio di fallimento, posto che l’onere di notifica a carico della cancelleria è relativo ai soli giudizi introdotti dopo il primo gennaio 2014.
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La (in)validità della notifica del ricorso di fallimento a mezzo PEC
Corte d'Appello di Bologna
Ai sensi del nuovo art. 15, comma 3, l. fall., come modificato dall’art. 17 del c.d. Decreto Sviluppo-bis, la notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza deve ritenersi regolarmente effettuata in presenza di attestazione di consegna del gestore di posta elettronica certificata, purché si consegua la certezza che detta consegna sia avvenuta ad una PEC certamente riferibile al destinatario.
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Modalità di notifica del ricorso di fallimento
Tribunale di Roma
In base al nuovo testo dell’art. 15, comma 3, l. fall., come modificato dal Decreto Sviluppo-bis, dopo che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare all’indirizzo PEC del debitore non sia andata a buon fine, occorre procedere con la notifica presso la sede sociale, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c. e, in caso di notifica negativa, mediante deposito presso la casa comunale.
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