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Giurisprudenza commentata su Concordato con continuità aziendale (nella legge fallimentare) |
La sottile linea rossa tra continuità diretta, liquidazione, competitività obbligatoria e migliore soddisfazione dei creditori concordatari
Trib. Rimini
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, se fondato su di un contratto di management alberghiero, deve essere revocato il decreto di ammissione ai sensi dell'art. 163 qualora risulti che il regolamento negoziale partecipa delle caratteristiche proprie del contratto di affitto di azienda, non sia aperto alla competizione ai sensi dell'art. 163 bis l. fall., veda una prevalenza di flussi liquidativi a servizio del debito concordatario, a seguito della vendita con successiva retrocessione in locazione dell'immobile strumentale, manchi il rispetto della soglia minima di soddisfazione prevista dall'art. 160, comma 2, l. fall., e l'attestatore non si sia espresso sulla quantificazione dei flussi ricavabili nello scenario alternativo concretamente praticabile.
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Voto favorevole dell'Agenzia Entrate alla proposta di transazione fiscale di un “debito futuro” e al pagamento degli Enti oltre la moratoria ultrabiennale
Trib. Milano
Nell’ambito di una proposta e di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis l.fall., contenente proposta di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell’art. 182 ter l.fall., il Tribunale di Milano conferma la necessità di modulare il pagamento rateale dei debiti oggetto di transazione fiscale e previdenziale al fine di garantire il rispetto delle cause legittime di prelazione (absolute priority rule) e ritiene validi i criteri di calcolo proposti dalla società ricorrente per la determinazione del “sacrificio” ai fini dell’ammissione al voto dell’Agenzia Entrate e dell’Inps (moratoria ultrabiennale). L’Agenzia Entrate esprime il proprio voto favorevole sulla proposta concordataria contenente anche “debiti futuri".
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Concordato in continuità: nulla osta al rilascio del DURC nonostante il mancato versamento di contributi pregressi
Trib. Bergamo
Il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo antecedente al deposito della domanda di concordato con previsione di continuità aziendale, anche in caso di ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., non preclude la possibilità di ottenere da parte degli enti previdenziali il rilascio del DURC “regolare” in relazione a tale periodo.
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Concordato con continuità aziendale: utili d'impresa e rispetto delle cause legittime di prelazione
Trib. Verona
Nel concordato con continuità aziendale, gli utili generati dalla prosecuzione dell'attività vanno considerati alla stregua della finanza esterna, liberamente distribuibile ai creditori. Tali flussi possono essere destinati al pagamento di crediti chirografari, anche in caso di falcidia dei crediti privilegiati per incapienza dei beni su cui sussiste la prelazione a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall.
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Concordato con continuità aziendale e contratti con la pubblica amministrazione
Tribunale di Bolzano
Dal coordinamento della disciplina fallimentare e di quella dei contratti pubblici si può affermare che nel concordato con continuità aziendale, nella fase c.d. in bianco, i contratti stipulati rimangono sospesi fino all'intervenuta autorizzazione del tribunale, mentre nella fase post ammissione i contratti già stipulati proseguono nella loro esecuzione se il piano è accompagnato da un’attestazione sulla conformità del contratto al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento dello stesso.
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Affitto di azienda e concordato preventivo con continuità indiretta
Tribunale di Como
La proposta di concordato strutturata attraverso il meccanismo dell'affitto di azienda, finalizzato alla successiva cessione all'affittuaria, va qualificata come concordato in continuità aziendale indiretta.
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Nessun beneficio speciale per i creditori strategici vincolati da contratto
Tribunale di Modena
La possibilità di pagare i crediti pregressi con modalità diverse rispetto agli altri creditori concorsuali, prevista dall’art. 182-quinquies l. fall., presuppone non solo che si tratti di crediti per prestazioni di beni o servizi ritenuti essenziali per la prosecuzione di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione della massa dei creditori, ma anche che i fornitori in questione abbiano piena libertà di fornire o no la loro prestazione e non siano invece vincolati da un rapporto contrattuale in essere. In tale evenienza, infatti, il loro obbligo deriverebbe dal contratto e per l’adempimento non sarebbe necessaria la prospettiva di alcun particolare beneficio.
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Concordato con continuità aziendale e affitto d’azienda
Tribunale di Bolzano
L’affitto d’azienda è riconducibile nell’ambito applicativo dell’art. 186-bis l. fall., benché la norma non ne faccia espressa menzione.
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Concordato con continuità: spunti sul miglior soddisfacimento dei creditori e sui crediti privilegiati
Tribunale di Bergamo
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore proponga un concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., costituisce motivo d’inammissibilità della domanda di concordato, anche in sede di giudizio di omologazione, la mancanza di una concreta ed effettiva attestazione in relazione alla funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al miglior soddisfacimento dei creditori. Tale contenuto ha carattere obbligatorio ed essenziale ed implica un raffronto tra le prospettive di pagamento derivanti (anche) dalla prosecuzione dell’attività d’impresa con le prospettive di liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, compresi i beni facenti parte dell’azienda, o del ramo d’azienda, che l’imprenditore non cede proprio per poter proseguire l’attività (massima).Le risorse di cassa derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa non integrano “finanza esterna” in quanto scaturiscono dall’impiego di beni strumentali all’attività medesima, che sono di proprietà e nella disponibilità del debitore. Pertanto, sia che il patrimonio di quest’ultimo venga liquidato, sia che venga impiegato a fini produttivi, le risorse in tal modo acquisite sono “interne”, e in quanto tali non autorizzano il soddisfacimento dei creditori chirografari fino a che tutti i privilegiati non abbiano avuto pieno soddisfacimento.
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Il concordato con continuità aziendale: compatibilità con l’affitto d’azienda e durata poliennale del piano
Tribunale di Monza
Il contratto di affitto d’azienda non è di per se stesso incompatibile con il concordato con continuità aziendale, purché l’affittuario, seppur sotto la condizione sospensiva d’omologazione della proposta concordataria, si impegni ad acquistare i beni affittati e quest’acquisto, cui è collegato l’incasso delle somme da destinare al pagamento dei creditori concordatari, intervenga entro un tempo massimo non superiore a quello di un’ordinaria liquidazione, pena la mancanza della causa concreta della domanda di concordato e la sua conseguente inammissibilità.
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