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Giurisprudenza commentata su Atti di frode |
Rilevanza della frode ai creditori nel giudizio di omologazione del concordato
Tribunale di Ravenna
Nell’atto di frode rilevante ai sensi dell’art. 173 l. fall., non rientra qualunque comportamento che anche indirettamente possa risultare tale da incidere sulle future aspettative del ceto creditorio, ma solo il comportamento consistente nella condotta volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori stessi e quindi tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una diversa e negativa valutazione della proposta.
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Atti in frode ai fini della revoca del concordato: la visione della Cassazione
Cass. Civ.
La nozione di atto in frode con valenza ingannatoria ai fini della revoca del concordato ex art. 173, comma 1, l. fall. presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e che siano state “scoperte” dal commissario.
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Atti di frode anteriori al concordato tra disclosure e poteri del commissario giudiziale
Tribunale di Bergamo
L’accertamento di atti di frode commessi dal debitore in epoca antecedente alla presentazione della domanda di concordato è causa di improcedibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 161, comma 6 e 173 l. fall. cui consegue la dichiarazione di fallimento qualora sussistano i relativi presupposti.
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Contenuto e limiti degli atti di frode nella revoca del concordato preventivo
Tribunale di Padova
Nel concordato preventivo, il procedimento di cui all’art. 173 l. fall può essere attivato in qualsiasi momento e il Tribunale può revocare il provvedimento di ammissione al concordato anche in sede di discussione sull’omologa dello stesso.
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Atti in frode avvenuti prima della presentazione della domanda di concordato preventivo
Corte d'Appello di Roma
Gli atti in frode ostativi all'accoglimento della proposta concordataria della società debitrice devono ravvisarsi anche in quei fatti avvenuti prima della presentazione della domanda di concordato che hanno fraudolentemente diminuito e/o dissipato e/o distratto il patrimonio sociale a danno dei creditori, purchè posti in essere con lo scopo di avvalersi dello strumento concordatario, ponendo i creditori di fronte ad una situazione compromessa; sotto il profilo delle garanzie patrimoniali in modo da far accettare ai creditori stessi un piano migliore di quello acquisibile in sede liquidatoria; o, nel caso di loro occultamento, in quegli atti posti in essere dall'imprenditore; al fine di alterare la percezione dei creditori sulla reale situazione del debitore, influenzandone il giudizio.
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Rinuncia alla domanda e contestuale ricorso per preconcordato in pendenza di revoca dell’ammissione per atti in frode
Tribunale di Parma
Al concordato preventivo si applica l’art. 306 c.p.c. con la conseguenza che la rinuncia alla procedura deve essere accettata dalle altre parti. La mancata accettazione da parte di un creditore istante impedisce l’estinzione del procedimento con conseguente inammissibilità della nuova domanda di concordato depositata dopo la rinuncia.
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