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Giurisprudenza commentata su Fallimento in estensione |
Il fallimento della “supersocietà” di fatto
Cass. civ., sez. I
Il focus dell'art. 147, comma 5, l.fall. non appare diretto verso una o altra forma di esercizio dell'attività di impresa (individuale o collettiva), ma è volto piuttosto verso l'ipotesi in cui emerga che, invece, si tratta di una impresa riferibile ad una società.
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Fallibilità in estensione del soggetto che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta
Fallimento in estensioneL’estensione del fallimento al soggetto corresponsabile ex art. 38 c.c. trova il suo fondamento nell’art. 147 l.fall., che prevede appunto l’estensione ai soci del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili. Una volta stabilito che vi è una responsabilità illimitata concorrente con la responsabilità dell’impresa collettiva in forza dell’art. 38 c.c., seconda parte, è tale illimitata responsabilità a rendere applicabile la previsione dell’art. 147 l.fall. che presuppone e non fonda la responsabilità illimitata del soggetto cui il fallimento deve estendersi.
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L'estensione della dichiarazione di fallimento al socio accomandatario di fatto
Tribunale di Busto Arsizio
Il socio accomandante che, in assenza di una procura speciale per i singoli atti e al di fuori di un rapporto di subordinazione diretto con il socio accomandatario, si ingerisce nella gestione della società, così violando il divieto previsto dall'art. 2320 c.c., risponde solidalmente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, indipendentemente dall'intensità e dalla continuità della sua indebita ingerenza, ed è assoggettabile a fallimento ex art. 147 l.fall.
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Il diritto alla difesa del socio occulto nel processo per la dichiarazione di fallimento in estensione
Fallimento in estensioneIl processo per l’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile la cui esistenza (o la cui assunzione di responsabilità illimitata) sia venuta alla luce dopo la dichiarazione di fallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall., ha ad oggetto esclusivamente i presupposti per la dichiarazione del fallimento del socio, senza alcuna possibilità di riaprire la discussione sui presupposti per la dichiarazione di fallimento della società.
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Fallimento del socio illimitatamente responsabile in estensione del fallimento implicito della società
Cass. Civ.
Ove una società personale, nella specie società in accomandita semplice, si sia sciolta ex art. 2272 n. 4 c.c., per il venir meno della pluralità dei soci (non ricostituita nel termine di sei mesi), ma non sia ancora estinta ed il socio superstite abbia continuato l’impresa già sociale come imprenditore individuale, la dichiarazione di fallimento di questi implica la dichiarazione di fallimento della società.
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Fallimento in estensione: la Consulta non scioglie i dubbi e rimette in discussione principi consolidati
Corte Costituzionale
Nel sollevare la questione, il rimettente (ndr: il Tribunale di BARI) non si è preliminarmente interrogato sulla possibilità per una società di capitali di partecipare ad una società di fatto a fronte del disposto dell’art. 2361, comma 2, codice civile. Questo, infatti – a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366) – nel consentire alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata, stabilisce che tale assunzione sia deliberata dall’assemblea dei soci e che gli amministratori ne diano specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
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Estensione del fallimento di un imprenditore collettivo: incostituzionalità?
Tribunale di Bari
Tribunale di Milano
L’art. 147, comma 5, l. fall. deve ritenersi incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., nella parte in cui non consente di estendere la dichiarazione di fallimento di una società di capitali alla società di fatto esistente tra l’ente collettivo originariamente fallito ed altri soci di fatto, siano essi persone giuridiche oppure persone fisiche. L’art. 147, comma 5, l. fall. può essere applicato, secondo una lettura costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui, fallito un imprenditore individuale o collettivo, emerga che l'attività imprenditoriale svolta in concreto sia riferibile ad una società di fatto partecipata anche da altri soggetti fisici o giuridici, essendo dunque irrilevante che la prima dichiarazione di fallimento interessi una società e non un imprenditore individuale
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Limite temporale per il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile
Corte d'Appello di Bari
La decorrenza del limite temporale per il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile, ex art. 147 l. fall., coincide con il momento in cui il socio ha osservato le formalità per rendere noto ai terzi il suo recesso, e quindi con la relativa pubblicazione nel registro delle imprese.
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