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Giurisprudenza commentata su Sovraindebitamento |
Sovraindebitamento: potere di controllo del giudice e qualità di consumatore
Tribunale di Bergamo
Nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, riguardante un consumatore, al giudice spetta in primo luogo la verifica circa l’esistenza del presupposto soggettivo, integrato dalla qualità di consumatore, e del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, nelle due diverse forme in cui può essere integrato; in secondo luogo la verifica inerente alla elaborazione di un piano, a contenuto libero e atipico, di soddisfacimento del ceto creditorio. Va ulteriormente accertata la presenza delle condizioni di ammissibilità formali, cioè di tutti i documenti che devono accompagnare la proposta di piano.
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Sull’ammissibilità della proposta di piano del consumatore
Tribunale di Milano
La proposta avente ad oggetto la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore non può essere dichiarata ammissibile, ai sensi dell’art. 7 L. n. 3/2012, se, allo scadere del termine assegnato dal giudice per le integrazioni alla proposta ex art. 9, comma 3-ter, manchino l’attestazione del professionista in relazione all’idoneità del piano al pagamento del creditore privilegiato; la documentazione rappresentativa della situazione economico-patrimoniale del debitore; l’elenco dei creditori ed una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi avente il contenuto indicato all’art. 9 della citata legge.
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Risanamento della crisi da sovraindebitamento del consumatore e par condicio creditorum
Tribunale di Ascoli Piceno
Ai fini dell’omologa del piano del consumatore ai sensi dell’art. 12-bis L. 3/2012 non è richiesta l’espressione del consenso dei creditori, i quali possono unicamente contestare la convenienza del trattamento loro riservato rispetto al soddisfo ottenibile nell’ambito della procedura liquidatoria prevista agli artt. 14-ter e segg. L. 3/2012 (massima).La L. 3/2012 non impone al consumatore di rispettare la par condicio creditorum, potendo essere proposto un soddisfo diversificato per le singole posizioni creditorie.
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I presupposti di accesso alla procedura di “piano del consumatore”
Tribunale di Pistoia
Il progressivo indebitamento del debitore consumatore, in concomitanza con l’insorgere della malattia di un figlio, non deve essere ritenuto “colposo” sol perché i debiti non sono stati contratti esclusivamente per il pagamento delle spese legate alla malattia, ma altresì al fine di mantenere in vita l’attività d’impresa del figlio.
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