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Giurisprudenza commentata |
La modifica sostanziale della proposta, il sovraprezzo come “risorsa esterna” e le regole del suo impiego
Tribunale di Milano
La modificazione della proposta di concordato preventivo deve essere qualificata come nuova proposta, da sottoporre al Tribunale per tutte le verifiche previste dagli artt. 160 e segg. l. fall., allorché diversi (rispetto all’originario piano concordatario) si presentino i mezzi attraverso i quali soddisfare i crediti o quando si prevedano pagamenti solo parziali dei creditori privilegiati e/o differente suddivisione in classi del ceto creditorio.
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Trasferimento fittizio di sede legale e giurisdizione competente
Tribunale di Torino
La competenza ad aprire la procedura di insolvenza di un' impresa avente sede in uno Stato membro della UE spetta ai giudici dello Stato in cui è situato il centro degli interessi del debitore. Ove anteriormente all’istanza di fallimento la società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, e tale trasferimento appaia fittizio, permane la giurisdizione del Giudice del paese originario. L’onere della prova del carattere fittizio del trasferimento verte in capo al creditore istante (massima).
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Dichiarazione di fallimento: la giurisdizione italiana in caso di trasferimento della sede sociale del debitore all'estero
Cass. Civ.
Conclusosi, in primo grado, il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in relazione al quale siano stati proposti i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, ed in pendenza di tali ricorsi, con la dichiarazione di fallimento della società e la conseguente nomina del curatore, e proposti gli stessi ricorsi dalla società fallita e dal suo ex legale rappresentante, il curatore, divenuto medio tempore parte, può intervenire nel giudizio per regolamento ed interloquire sulle questioni concernenti l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, prospettabili a seguito della intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento.
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Oltre Eurofood: caso Interedil, prevalenza diritto UE e rafforzata presunzione di coincidenza del COMI con sede statutaria
Corte di Giustizia UE
La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore (“COMI”), di cui all’art. 3, n. 1, del Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo ad alcuni aspetti delle procedure d’insolvenza, deve essere interpretata - in assenza di una specifica definizione contenuta all’interno del regolamento - con esclusivo riferimento al diritto dell’Unione, privilegiandosi il luogo dell’amministrazione principale della società debitrice, determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.
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Credito del concedente in leasing in caso di bene non reperito dal curatore
Tribunale di Treviso
Qualora, dopo lo scioglimento del Curatore dal contratto di leasing, il bene che ne è oggetto non venga restituito al concedente, costui ha diritto ad insinuarsi per un credito pari al controvalore del bene calcolato alla data del fallimento (massima).
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Diritto di voto dei creditori postergati
Tribunale di Milano
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo i creditori postergati in forza del disposto dell’art. 2467 c.c. ovvero di un accordo di postergazione volontaria sono privi del diritto di voto, sicché la classe dagli stessi formata è dotata di carattere meramente apparente, potendo essere considerata tale esclusivamente sotto il profilo descrittivo.
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Condizioni di ammissibilità della proposta concordataria e concordato con parziale cessione dei beni
Tribunale di Torino
È inammissibile la proposta di concordato preventivo che sia presentata in forza di una delibera del consiglio di amministrazione indeterminata quanto alle condizioni del piano concordatario, atteso che ai sensi dell’art. 152, comma 2, l. fall., richiamato dall’art. 161, comma 4, l. fall., la proposta e le condizioni del concordato delle società devono essere deliberate dagli amministratori. La delibera del consiglio di amministrazione indeterminata in relazione alle condizioni del piano concordatario è insuscettibile di essere integrata ai sensi dell’art. 162 l. fall., posto che tale norma consente al Tribunale solamente di richiedere integrazioni del piano e non delle condizioni di proponibilità della domanda.
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Inesperibilità dell’azione revocatoria verso un altro fallimento
Cass. Civ.
Non è ammissibile un'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo della predetta azione; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa. (Fattispecie relativa ad azione proposta dal curatore del fallimento di una società nei confronti di altra società fallita e volta alla dichiarazione di revoca di pagamenti fatti da una prima società alla seconda allorché entrambe erano ancora in bonis e alla pronuncia di condanna alla restituzione della corrispondente somma).
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Gruppi di imprese e scissione degli accordi di ristrutturazione
Tribunale di Monza
Poiché il legislatore non ha disciplinato il fenomeno degli accordi di ristrutturazione di gruppo, deve ritenersi che ciascuna società del gruppo medesimo sia tenuta a presentare un autonomo ricorso per omologazione, basato su un altrettanto autonomo piano industriale, ed accompagnato da un’autonoma relazione del professionista.
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Omologazione di concordato per cessione dei beni e nomina del liquidatore
Tribunale di Catania
Nel concordato per cessione dei beni la nomina del liquidatore non può competere alla società proponente, dal momento che il potere di revoca del liquidatore, riconosciuto al tribunale dal combinato disposto di cui agli artt. 182, comma 2, l. fall. e 37 l. fall., presuppone quello di nomina.
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